L’apprendistato applicato all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore è una forma privilegiata di inserimento dei giovani under 26 nel mercato del lavoro che consente:
– ai ragazzi di avviare l’esperienza professionale, prima del termine del percorso formativo IFTS;
– alle imprese di poter formare nuove professionalità senza oneri retributivi per le ore di formazione esterna e beneficiando al contempo degli incentivi previsti dalla normativa vigente.
Nel contratto di apprendistato di I° livello, la formazione è detta “duale” perchè è parte integrante del contratto di lavoro e viene svolta in due luoghi diversi: in azienda e presso l’istituzione formativa.
La formazione si articola in formazione interna, svolta presso l’azienda, e formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa, integrandole per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del percorso IFTS.
Durante il periodo di apprendistato un tutor formativo ed un tutor aziendale individuale collaborano per facilitare il raggiungimento del comune obiettivo di assicurare il successo del percorso, aiutando lo studente-lavoreatore a integrare quanto appreso presso l’istituzione formativa e le attività da svolgere in impresa.
Il contratto di apprendistato di I livello si applica in modalità diverse a vari casi. Per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) la durata minima del contratto è di 6 mesi e quella massima è di 1 anno. Al termine ed a seguito del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore il giovane e il datore di lavoro, possono scegliere di:
– proseguire il rapporto che si trasforma, nel silenzio delle parti, in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti
– trasformare il rapporto in contratto di apprendistato professionalizzante, per un numero di mesi pari alla differenza tra la durata massima individuata dalla contrattazione collettiva ed i mesi già svolti con il contratto di apprendistato di primo livello
– cessare il rapporto di lavoro
Posto l’accordo tra studente ed impresa:
– L’ente di formazione stipula un protocollo con l’azienda
– L’ente formativo e l’impresa individuano il tutor formativo ed il tutor aziendale
– L’azienda predispone il contratto ed il Piano Formativo Individuale (PFI), con il supporto dell’ente di formazione
– Lgs. 81 del 15 giugno 2015
– M. del 12 ottobre 2015
– Normative regionali di recepimento della norma nazionale
– CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro): accordo siglato tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che definisce le regole dei rapporti di lavoro non previste da specifiche norme di legge. Ha valore per tutti coloro che lavorano nello stesso settore produttivo.
– Accordi interconferderali: definiscono in determinati ambiti, ad es. commercio, servizi, cooperative, ecc., regole generali che riguardano i lavoratori, a prescindere dal settore merceologico di appartenenza, ad es. la regolamentazione dei contratti di apprendistato.
In collaborazione con ANPAL SERVIZI
La partecipazione ai corsi è GRATUITA. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.